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La questione del divorzio non è molto conosciuta nelle epoche
antiche. Sembra, comunque, che l'adulterio non fosse considerato motivo di
divorzio. L'uomo aveva infatti il diritto di condurre nella propria casa delle
concubine, ma per la donna non era la stessa cosa.
Tuttavia quando nel Medio regno apparve una forma di proprietà, la preservazione
dei beni e dell' eredità spettanti ai figli resero necessario l'intervento della
legge negli affari di divorzio. Il diritto legale non interveniva nella
regolazione di questo genere di affari privati, che venivano affidati invece al
semplice diritto contrattuale. Dunque i tribunali non avevano altro compito che
quello di far rispettare le clausole dei liberi contratti che i coniugi
stipulavano all'atto del matrimonio.
Dall'epoca saitica sino alla metà del periodo di dominazione del Lagidi, il
divorzio non era consentito che al marito e la donna poteva solo salvaguardare i
propri diritti mediante contratti che rendevano l'eventualità del divorzio
fortemente svantaggiosa per l'uomo; per esempio poteva farsi approntare una dote
fittizia che il marito, in caso di divorzio, sarebbe stato tenuto a renderle
unitamente ad uno speciale vitalizio previsto dalle norme matrimoniali. Inoltre
all'uomo poteva venire inflitta un'ammenda e i suoi beni potevano venire
ipotecati per la somma che la donna stabiliva e per l'ammontare dell'ammenda,
anch'essa fissata da contratto. Infine il marito era obbligato a disinvestire i
suoi beni a favore del figlio maggiore, in modo che si potesse garantire la
certezza dell'annuale versamento del vitalizio dovuto alla donna.
Anche
nell'epoca successiva sono state riscontrate analoghe disposizioni contrattuali,
la sola differenza sostanziale è che ora è la donna a riservarsi il diritto al
divorzio.
Di conseguenza le formule in calce ai contratti cambiano e al posto
del superato: " Se io ti disprezzo, se prendo un'altra donna, io ti darò ..." si
trova: "A partire da oggi solo tu potrai andartene. Io ti darò ...".
Dall'eccesso che sembra aver caratterizzato la punizione delle adultere nell'età
classica, si è caduti in un eccesso contrario, ma ugualmente deplorevole. |
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